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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

 

1) FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, aventi ad oggetto servizi da fornire nel territorio  sia nazionale che estero, è disciplinata dalla Legge n. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della relativa Convenzione internazionale dal contratto stipulato a Bruxelles viaggi (CCV) in data 23.4.1970 - in quanto applicabili - nonché dal Codice del Turismo di cui al D.Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (artt. 82-100).

 

2) PERMESSI

L'organizzatore e il venditore del pacchetto, indirizzi del Cliente o del Consumatore, devono essere autorizzati all'espletamento delle loro attività secondo la normativa amministrativa applicabile.

 

3)  DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si applicano:
a) l'organizzatore del viaggio: il soggetto che effettua la combinazione degli elementi elencati all'art. 4 e si impegna in proprio e verso forfait a procurare pacchetti a terzi;
b) Venditore: il soggetto che vende o si impegna a fornire pacchetti turistici ai sensi del  art. 4 verso un canone forfettario;
c) Consumatore di pacchetti turistici: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o chiunque anche da nominare, purché ricorrano tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto del quale il contraente principale si impegna ad acquistare gratuitamente un pacchetto turistico.

 

4) IL CONCETTO DI PACCHETTI TURISTICI

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: "I pacchetti turistici hanno ad oggetto viaggi, vacanze e "tutto incluso", dalla combinazione predeterminata di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo comprensivo, e durata superiore 24 ore o coprente un arco di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto,
b) alloggio
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all' alloggio (omesso) … che costituiscono parte rilevante del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ex art. 85 e 86 cod. Cons.), che costituisce anche documento per richiedere il Fondo di Garanzia di cui all'art. 20 delle presenti Condizioni di Contratto.

 

5) INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - DATI TECNICI

L'Organizzatore è obbligato a inserire nel catalogo o nel fuori catalogo un programma di scheda tecnica. Gli elementi che devono essere inseriti nella scheda tecnica del catalogo o nel programma esterno al catalogo sono:

•       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_bad58d, estremi dell'autorizzazione amministrativa58 dell'Organizzazione ;

•         la polizza assicurativa di responsabilità civile;

•       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d fuori dal periodo catalogato o fatto fuori dal programma catalogato o fatto58 misurare il viaggio;

•       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_bad59d58cf mod. );

•       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_bad5cf58d_parametri di prezzo e adeguamento del Cod. art. . Contro.)

L'organizzatore comunicherà altresì ai passeggeri l'identità del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità previste dall'art. 11 reg. 2111/2005 CE e comunica sin d'ora l'esclusione del diritto di recesso per le vendite online.

 

6)  PRENOTAZIONI

La richiesta di prenotazione deve essere effettuata su un modulo contrattuale, se il caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal consumatore, che ne riceverà copia. L'accettazione della prenotazione si intenderà perfezionata, determinando la conclusione del contratto solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma, anche per via telematica, al Consumatore presso il rivenditore dell'agenzia di viaggi. Gli estremi del pacchetto non contenuti nei documenti contrattuali, negli opuscoli o in altri mezzi di comunicazione scritta saranno forniti dagli Organizzatori in adempimento degli obblighi  previsti all'art. 87 cod. Contro. in tempo utile prima del viaggio.

 

7) PAGAMENTO

L'entità dell'anticipo, pari al 25% del prezzo del pacchetto, dovuto all'atto della prenotazione o sulla domanda vincolante e la data entro la quale prima della partenza dovrà essere effettuato l'intero pagamento riportato nel catalogo, depliant o quant'altro.

Il mancato pagamento di importi superiori alla data stabilita costituisce clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'Organizzatore, la giusta risoluzione.

 

8) PREZZO

Il prezzo del pacchetto è determinato contrattualmente, con riferimento a quanto indicato nel catalogo o depliant programma e ad ogni variazione dei cataloghi o programmi aggiunti successivamente. Può essere modificata fino a 20 giorni prima della partenza e solo in conseguenza di variazioni di:

•       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136_bad5cf58d_ costi di trasporto inclusi;

•       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_bad55cf diritti di sbarco, sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti;

•       _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_bad5cf58d_ _cc781905-5cde-3194-bb3b-136d_bad5cf58 nel pacchetto di cambio applicato.

Per tali modifiche faremo riferimento alla Scheda Tecnica relativa ad ogni singolo viaggio.

 

9) MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO PRIMA DELL'INIZIO

a) Prima della partenza, l'organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo sostanziale uno o più elementi del contratto, ne darà immediata comunicazione scritta al Consumatore indicando il tipo di modifica e la variazione di prezzo che ne consegue.

b) Se non accetta la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può esercitare il diritto di riacquistare l'importo già pagato o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostituito ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 8.

c) Il Consumatore può esercitare i diritti di cui sopra anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti descritti in catalogo o programma fuori catalogo, ovvero nei casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi ai pacchetti turistici acquistati.

d) Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché a quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l'Organizzatore che annulla ( 33 lett. It Cod. Cons.), restituirà al Consumatore il doppio di quanto versato  Organizzatore, tramite l'Agenzia di viaggio 

d) La somma rimborsata non potrà mai eccedere il doppio dell'importo entro il quale il consumatore sarebbe in pari data debitore ai sensi dell'art. 10, 4° comma se dovesse disdire.

 

10) RECESSO DEL CONSUMATORE

Il consumatore può recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi:
a) l'aumento del prezzo di cui all'art. 8 superiore al 10%;
b) modifica significativa di uno o più elementi del contratto ritenuti oggettivamente fondamentali per la fruizione del pacchetto nel suo complesso e proposta dell'organizzatore successiva alla conclusione del contratto, ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
nei casi di cui sopra, il consumatore ha diritto alternativamente:

1.           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_      per usufruire di un pacchetto alternativo o turistico, senza il costo aggiuntivo del ritorno sovrapprezzo, quando il secondo collo ha un valore inferiore al primo;

2.           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_      la restituzione dell'importo già pagato.

Tale rimborso dovrà essere effettuato entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso. Il consumatore dovrà comunicare la propria decisione (di accettare la modifica o recedere) entro e non oltre 2 giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di aumento o modifica. In mancanza di espressa comunicazione entro tale termine, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al comma 1, sarà addebitato - indipendentemente dal pagamento di cui all'art. 7, comma 1 - il costo individuale di pratica apertura quota, il premio assicurativo e, salvo quanto diversamente specificato nelle pagine di presentazione dei singoli viaggi e/o in fase di conferma del servizio, le penali previste dal Capitolato Tecnico.

 

11) CAMBIAMENTI DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, se dopo la partenza non fosse in grado di fornire per qualsiasi motivo, salvo circostanze dipendenti dal consumatore, una parte essenziale dei servizi inclusi nel contratto, fornirà soluzioni alternative senza supplementi di prezzo a carico del contraente e se i servizi forniti sono di valore inferiore a quelli pattuiti rimborsati in misura a copertura di tale differenza. Qualora non sia possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione offerta dall'Organizzatore venga rifiutata dal consumatore per gravi e giustificati motivi, l'Organizzatore fornirà senza alcun costo aggiuntivo un mezzo di trasporto equivalente a quello originariamente previsto per il rientro nel luogo di partenza o per l'eventuale altro luogo convenuto, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e dei posti disponibili e compenserà la differenza tra il costo delle prestazioni erogate e le prestazioni fino al momento del rientro anticipato. L'Organizzatore non sarà responsabile per qualsiasi inadempimento o ritardo nell'adempimento di qualsiasi suo obbligo contrattuale causato da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo ("Evento di forza maggiore").

 

12) SOSTITUZIONI

Il Consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona purché:
a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione riguardante tutti i cessionari;
b) il sostituto possieda tutti i requisiti per la fruizione del servizio (ex art. 89 del Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi a passaporti, visti, certificati sanitari;
c) gli stessi servizi o altri servizi sostitutivi possono essere forniti a seguito della sostituzione;
d) il cessionario deve rimborsare le eventuali ulteriori spese sostenute per la sostituzione nella misura che verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili del pagamento del saldo del prezzo e delle somme di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni per la sostituzione sono indicate nella scheda tecnica.

 

13) OBBLIGHI DEI CONSUMATORI

Nel corso delle trattative e prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani verranno fornite per iscritto le informazioni generali - data di pubblicazione del catalogo - relative ai requisiti sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri devono ottenere le relative informazioni tramite le loro rappresentanze diplomatiche in Italia e/o i loro canali informativi ufficiali governativi. In ogni caso, i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le autorità competenti (per i cittadini italiani la locale Questura o il Ministero degli Affari Esteri attraverso il sito www.viaggiaresicuri.it o la Centrale Operativa Telefonica al numero 06491115) adeguando prima del viaggio. In mancanza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al Venditore o all'Organizzatore. I consumatori dovranno comunicare al Venditore e all'Organizzatore la propria cittadinanza e, alla partenza, dovranno assicurarsi di essere definitivamente in possesso dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché di soggiornare visti, transito e certificati sanitari se richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e dei Paesi di destinazione e la sicurezza, quindi, l'oggettiva fruibilità dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (avvalendosi delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni generali ufficiali presso il Ministero degli Affari Esteri che indichi espressamente se i bersagli sono soggetti o meno a formale disincentivazione. I consumatori dovranno altresì attenersi all'osservanza della normale prudenza e diligenza alle prescrizioni vigenti nei paesi di destinazione, a tutte le informazioni loro fornite dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, provvedimenti amministrativi o legislativi relativi al pacchetto turistico. I Consumatori saranno responsabili di tutti i danni che l'Organizzatore e/o il Venditore dovessero subire anche a causa dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra. Il consumatore è tenuto a fornire allo Sponsor tutti i documenti, le informazioni e le prove in suo possesso utili all'esercizio del diritto di surrogazione di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile nei confronti dell'organizzatore del danno cagionato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunica altresì per iscritto all'Organizzatore, all'atto della prenotazione, eventuali particolari richieste personali che potranno essere oggetto di specifici accordi sulle modalità del viaggio, sempre che ne sia possibile l'attuazione. Il consumatore è tenuto a comunicare al Venditore e all'Organizzatore eventuali proprie esigenze o condizioni (gravidanza, allergie alimentari, disabilità, ecc.) e specificare esplicitamente per iscritto la richiesta di servizi personalizzati.

 

14) CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale degli alberghi viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo solo sulla base delle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese ove il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Autorità Pubbliche degli Stati membri dell'Unione Europea in cui il servizio è erogato, l'Organizzatore si riserva di fornire in catalogo o depliant la descrizione della struttura ricettiva al fine di consentire la valutazione e la successiva accettazione della stessa dal Consumatore.

 

15) REGIME DI RESPONSABILITA'

L'organizzatore è responsabile dei danni cagionati al consumatore a causa della mancata esecuzione, in tutto o in parte, dell'adempimento contrattualmente pattuito, sia esso effettuato personalmente o da terzi prestatori di servizi, a meno che non dimostri che l'evento è stato causato dal consumatore (ivi compreso iniziative intraprese da quest'ultimo durante l'esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla prestazione dei servizi oggetto del contratto, caso fortuito, forza maggiore, ovvero da circostanze che l'organizzatore non poteva, secondo il professionista, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il Venditore nel quale sia già stato prenotato il pacchetto turistico non risponde in ogni caso degli obblighi derivanti dal viaggio, ma risponde esclusivamente degli obblighi derivanti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti di tale responsabilità previsti dall'art. normative vigenti in materia.

16) LIMITI DEL COMPENSO

Il risarcimento del danno non può in ogni caso eccedere i limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.

 

17) OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare al consumatore la necessaria assistenza imposta dal criterio della diligenza professionale esclusivamente con riferimento ai propri obblighi, di legge o di contratto. L'organizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle Condizioni Generali) quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto sia imputabile al consumatore o derivi dal fatto che un terzo imprevedibile o inevitabile, ovvero su caso fortuito o forza maggiore.

 

18) RECLAMI

Ogni mancanza nel contratto deve essere contestata dal consumatore senza indugio affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore possano porre tempestivamente rimedio alla situazione. Altrimenti non può essere negata la violazione del contratto. Il Consumatore dovrà - a pena di decadenza - sporgere reclamo anche mediante l'invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all'Organizzatore o al Venditore entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso il luogo di partenza (ai sensi dell'art. Art.49 comma 1,2,3 del Codice del Turismo e relativo Art. 1227 CC).

 

19) ASSICURAZIONE

 Fare riferimento alle Specifiche Tecniche a seguire. Se non espressamente comprese nel prezzo si consiglia di stipulare singolarmente al momento della prenotazione o presso il Venditore o l'Organizzatore apposite polizze assicurative contro le spese derivanti dal pacchetto, infortuni e bagaglio. è inoltre possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di infortunio o malattia.

 

20) FONDO DI GARANZIA

Il Fondo Nazionale di Garanzia (Art. 100 Cod. Cons.) Istituito a tutela dei consumatori titolari del contratto, provvede, in caso di insolvenza o inadempienza dichiarata del Venditore o dell'Organizzatore, ai seguenti adempimenti:
a) rimborso del prezzo pagato;
b) rimpatrio in caso di viaggi all'estero.
il fondo deve inoltre fornire fondi disponibili in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari a causa o meno del comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di funzionamento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. GU n. 349 n. 249 del 12/10/1999.

 

 

APPENDICE

Condizioni Generali di Vendita SINGOLI SERVIZI.

 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
● Il contratto avente ad oggetto la fornitura del solo trasporto, alloggio o altro distinto servizio turistico, non può configurarsi come fattispecie contrattuale di viaggio organizzato o di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; Artt. da 17 a 23; Articoli. da 24 a 31, per quanto riguarda le disposizioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione e alle altre pattuizioni concernenti la vendita di un unico contratto di servizio.

 

B) CONDIZIONI CONTRATTUALI
● Tali contratti sono inoltre soggetti alle seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici di cui sopra: art. 6, comma 1; arte. 7 2° comma; arte. 13; arte. 17; arte. 19. L'applicazione delle presenti clausole non determina la configurazione dei relativi contratti come pacchetti turistici. Relativamente alla terminologia di pacchetto turistico delle citate clausole (Organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno, ecc.).
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (dati personali)
● Il trattamento dei dati personali - il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto - si è svolto nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori di servizi inclusi nel pacchetto turistico. Il consumatore potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 Decreto Legislativo n. 196/03 contattando il Responsabile del trattamento dei dati personali TaoTravel  P.I 03800310983 Via Rodi, 3 - 25100 Brescia (BS); REA 564022;www.taotravel.it   info@taotravel.it

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI ● ● Ex DATI TECNICI art. 05
Parte integrante delle Condizioni Generali di Partecipazione.
La validità del programma di viaggio, la durata ed il cambio di riferimento ai fini di eventuali adeguamenti valutari sono specificati in ogni singola proposta di viaggio.

Modifiche dei costi di trasporto, carburante, diritti e doveri (art. 8)
● Le spese di trasporto, carburante, tariffe aeree, diritti e tasse (quali approdo, imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti) sono quelle in vigore al momento della pubblicazione on line di ciascun programma di viaggio e sempre richiamate nel medesimo programma.

 L'Organizzatore non sarà responsabile per l'eventuale rifiuto della modifica da parte dei fornitori di servizi di terze parti. Tale mancanza sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore agli interessati prima della partenza e, ove questa comporti conseguentemente il recesso dal Contratto da parte del Consumatore, si applicheranno le stesse condizioni di risoluzione di seguito indicate. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al comma 1, sarà addebitato - indipendentemente dal pagamento di cui all'art. 7, comma 1 - il costo della pratica di apertura della quota individuale, il premio assicurativo e, salvo quanto diversamente specificato nelle singole proposte di viaggio e/o nella conferma del servizio, le penali di seguito indicate, in funzione del numero di giorni mancanti alla data di partenza in cui viene data la comunicazione di cancellazione.

Politica standard

a) 25% del prezzo fino a 120 giorni prima della partenza;

b) 45% del prezzo da 119 a 60 giorni prima della partenza;

c) 75% del prezzo da 59 a 20 giorni  prima della partenza;

d) 100% del prezzo da 19 giorni o meno prima della partenza

Pacchetti turistici privati e per piccoli gruppi

a) 25% del prezzo fino a 120 giorni prima della partenza;

b) 45% del prezzo da 119 a 45 giorni prima della partenza;

c) 75% del prezzo da 44 a 30 giorni  prima della partenza;

d) 100% del prezzo da 29 giorni o meno prima della partenza

L'operatore si riserva il diritto di applicare condizioni diverse che pubblicherà sul catalogo e sul sito web nella pagina di prenotazione del viaggio.

Attenzione: gli stessi importi dovranno essere corrisposti da coloro che non hanno potuto effettuare il viaggio per mancanza, incompletezza e/o irregolarità dei documenti personali e di viaggio.

Qualora invece i gruppi organizzati, viaggi ad hoc realizzati con iniziative, viaggi aziendali, di lavoro e non rientrino nei “viaggi di gruppo programmati” e poi pubblicati sul nostro “Catalogo On Line” su questo sito, le percentuali relative alle penali di annullamento potranno essere concordate da di volta in volta la firma del contratto; In caso contrario - se peggiorativo - si applicheranno le condizioni contrattuali (anticipi, saldi, termini di prenotazione e penali contrattuali) richieste dai vari prestatori di servizi tra alberghi, vettori marittimi, terrestri e compagnie aeree.


• Si prega di notare che queste condizioni devono essere applicate a tutti i pacchetti ea tutte le iniziative di viaggio TaoTravel organizzate in proprio o per conto terzi.
Copertura assicurativa per il consumatore in viaggio
acquisto

 ● di un pacchetto turistico il consumatore deve sottoscrivere una polizza assicurativa di viaggio a copertura del pacchetto turistico prevista delle spese di annullamento addebitate al consumatore dall'art. 10 delle Condizioni Generali di vendita di pacchetti turistici, le spese per malattia, infortunio, furto e danneggiamento del bagaglio, rimpatrio etc.

Escursioni e servizi opzionali acquistati a destinazione

● Qualsiasi approccio non effettuato da vettori aerei non è organizzato da TaoTravel e quindi fuori dalla sua responsabilità, in quanto non sono espressamente inclusi per l'escursionismo e più in generale i servizi acquistati direttamente in loco dal consumatore nel luogo di destinazione del viaggio nel pacchetto turistico, si considerano, gli effetti della responsabilità dei tour operator associati, esclusi dal contratto di viaggio.

 

 

Organizzazione tecnica

TaoTravel  -via rodi, 3  -BRESCIA -  PI 03800310983
Copertura Assicurativa Responsabilità con polizza n. 1/75910/319/136465324 

stipulato con Unipol Assicurzioni

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI


 


 

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO

Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator all'agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest'ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.


 

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. N. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.


 

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo” , “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.


 

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto s'intende per:

a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare direttamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.


 

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: “I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.


 

5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA

1. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e l'intermediario comunicano al turista le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) informazioni sull'identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento della prenotazione, giusta previsione art. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l'identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo oi voli interessati.In tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell'identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell'Unione Europea”.

2. L'organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: - estremità dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la DIA o SCIA dell'organizzatore; - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).

 

6. PROPOSTA D'ACQUISTO - PRENOTAZIONI

La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione della proposta di compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall'organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall'art. 37 comma 2 cod. Tur., prima dell'inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, saranno anticipate in fase di richiesta di prenotazione e provengono oggetto di specifico accordo tra Turista editore Organizzatore, per il tramite dell'agenzia di viaggio mandataria. Ai sensi dell'art. 32, comma 2, cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispettivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di recesso previsto dagli artt. 64 ess. del D.Lgs. n. 206/2005.


 

7. PAGAMENTI

1. All'atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere corrisposta: a) la quota d'iscrizione o gestione pratica se richiesta (vedi art. 8); b) acconto non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornito dall'Organizzatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che è perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all'art.1385 cc non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico richiesto. 2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo per effettuare il saldo, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della richiesta della proposta di acquisto. 3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, prevede clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso l'Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui perviene materialmente all'organizzatore.


 

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportato nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo ammontare originario.

 

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia bisogno di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne segue . 2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà recedere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimborsata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di gestione pratica. 3. Il turista comunica la propria scelta all'organizzatore o all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. 4. Se l'Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest'ultimo, nei termini di legge, l'importo pagato per l'acquisto del pacchetto turistico ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di seguito indicati. 5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall'annullamento del pacchetto turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da causa di forza maggiore e caso fortuito. 6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. 7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10,2° comma qualora fosse egli ad annullare.


 

10. RECESSO DEL TURISTA

1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha diritto in alternativa: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o superiore qualora l'organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto compreso è di qualità inferiore, l'organizzatore deve rimborsare al consumatore la differenza di prezzo. - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere effettuata nei termini di legge. 2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall'art. 9, comma 2, saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art.7 comma 1 – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già residenti:

Politica standard

a) 325% del prezzo fino a 120 giorni prima dalla partenza

b) 45% del prezzo da 119 a 60 giorni prima dalla partenza

c) 75% del prezzo da 59 a 20 giorni prima dalla partenza

d) 100% del prezzo da 19 giorni dalla partenza

Tour privati o piccoli gruppi

a) 25% del prezzo fino a 120 giorni prima dalla partenza

b) 45% del prezzo da 119 a 45 giorni prima dalla partenza

c) 75% del prezzo da 44 a 30 giorni prima dalla partenza

d) 100% del prezzo da 29 giorni dalla partenza

L'organizzatore si riserva di applicare condizioni differenti che pubblicherà sul catalogo a sul sito web nella pagina relativa al viaggio.

 

Le medesime somme registrate essere corrisposte da chi non potesse effettuare per mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto 4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l'utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive.

 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire, per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risultasse possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.


 

12. SOSTITUZIONI

Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possono essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate nella scheda tecnica. Resta inteso che, in applicazione dell'art. 944 del Codice della Navigazione, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.


 

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - adeguate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. 2. Per le norme relative all'espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l'espatrio. Per quanto riguarda l'espatrio dei minori di anni 14 e l'espatrio di minori per i quali è necessaria l'Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, devono essere regolamentate seguite le norme indicate sul sito della Polizia di Statohttp://www.poliziadistato.it/articolo/191/. 3. I cittadini stranieri registrati reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/oi rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della partenza, a verificarne l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115 ) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata all'intermediario o all'organizzatore. 4. I turisti registrati in ogni caso informare l'intermediario e l'organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza devono accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica e sanitaria dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista dovrà l'onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni suddette non sono contenute nei cataloghi dei TO - on line o cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell'art.38 del codice del Turismo. Le informazioni di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze pertanto essere assunte a cura dei Turisti. 6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovrebbe esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell'esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese. 7. I turisti devono inoltre attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o l'intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 8. Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. 9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell'invio della conferma di prenotazione dei servizi da parte dell'organizzatore, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifiche sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.

 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

 

15. REGIME DI RESPONSABILITA'

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative misuratamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative all'organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per conto responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonero di cui all'art. 46 cod. Tur.


 

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabilità, dalla CCV, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a porre le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

 


 

18. RECLAMI E DENUNCIA

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art.1227 cc Fermo l'obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.


 

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore polizze assicurative speciali contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprono anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turista direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Turisti al momento della partenza.

 

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 cod. Tur. l'organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.


 

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.).

Il Fondo Nazionale di Garanzia istituito a tutela dei turisti che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato dall'intermediario o dall'organizzatore: a) rimborso del prezzo versato; b) rimpatrio nel caso di viaggi all'estero. Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349 e le istanze di rimborso al Fondo non sono soggette ad termine di decadenza. L'organizzatore e l'intermediario concorrono ad alimentare tale Fondo misura nella stabilita dal comma 2 del citato art. 51 Cod. Tur. attraverso il pagamento del premio di assicurazione obbligatoria che è tenuto a stipulare, una quota del quale viene versata al Fondo con le modalità previste dall'art. 6 del DM 349/99.


 

22. MODIFICHE OPERATIVE

In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che l'ordine del programma potrebbe subire modifiche cronologiche senza alterarne il contenuto.


 

APPENDICE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI


 

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV : arte. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si sviluppano al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportano la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

 


 


 

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; arte. 7 comma 2; arte. 13; arte. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).


 

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii

Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e l'esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della Società; sede, dati fiscali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA (ART. 17 – LEGGE N. 38/2006)

La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero


 


 


 

SCHEDA TECNICA DELL'AGENZIA

Organizzazione tecnica Agenzia Viaggi TaoTravel PI 03800310983 Via Rodi, 3 - 25100 Brescia (BS);

REA 564022;

Polizza assicurativa RC n. 1/75910/319/136465324 stipulata con UNIPOL. in conformità con quanto previsto dagli articoli 44 e 45 Cod.Tur.;

Il programma di viaggio presente sul sito www.Taotravel.it è valido dal 01/01/16 al 31/12/2016, salvo aggiornamento dello stesso;

www.taotravel.it   ioinfo@taotravel.it

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